LE NOVITÀ IN VIGORE DAL 16 MARZO 2024 CON L’EMANAZIONE DEL DECRETO ATTUATIVO DELLA LEGGE 24/17 (LEGGE GELLI BIANCO)

LE NOVITÀ IN VIGORE DAL 16 MARZO 2024 CON L’EMANAZIONE DEL DECRETO ATTUATIVO DELLA LEGGE 24/17 (LEGGE GELLI BIANCO)

LE NOVITÀ IN VIGORE DAL 16 MARZO 2024 CON L’EMANAZIONE DEL DECRETO ATTUATIVO DELLA LEGGE 24/17 (LEGGE GELLI BIANCO)

Il Decreto 15 dicembre 2023, n. 232 “Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure”, atteso da tempo a completamento della legge Gelli/Bianco, puntualizza e disciplina aspetti determinanti nella gestione del rischio clinico e del contenzioso da parte delle strutture sanitarie. In merito all’operatività dei requisiti minimi di garanzia delle polizze assicurative l’art. 4 fissa i massimali minimi di garanzia delle polizze assicurative, individuando diverse classi di rischio. Ovviamente per le strutture che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto gli importi salgano, ed in particolare, il massimale non può essere inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro. Stessa sorte per i professionisti che svolgono tali attività. Per gli esercenti la professione sanitaria che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto infatti il massimale non potrà essere inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro. In merito alla efficacia temporale, ovviamente, la garanzia assicurativa è prestata nella forma «claims made», operando per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel periodo di vigenza della polizza e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi in tale periodo e nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo. In caso di rinnovo, la garanzia assicurativa opera fin dalla decorrenza della prima polizza.

ECM 50 - SCADENZA CORSO 31/12/2024
Corso FAD con invio materiale telematico e giornata propedeutica facoltativa finalizzata ad indirizzare lo studio a domicilio.

ISCRIVITI:

Si definisce Formazione a Distanza (FAD) l'insieme di attività didattiche svolte all'interno di un progetto educativo che prevede la non compresenza di docenti e discenti nello stesso luogo. La formazione a distanza è uno strumento che permette di abbattere le barriere spazio-temporali caratteristiche della formazione tradizionale, adattandosi alle esigenze di luogo e di tempo del discente. Il materiale didattico a disposizione del discente per la formazione può essere sia in formato digitale che cartaceo, possono far parte della formazione video, presentazioni, dispense, etc., per ogni sessione formativa, sia essa un video, un pdf o una presentazione è calcolato il tempo di apprendimento, la somma del tempo di apprendimento di ogni singola sessione del corso FAD andrà ad indicare la durata del corso stesso. Il questionario di valutazione finale è costruito secondo le regole imposte dal Ministero, deve essere completato sul sito è possibile ripeterlo 3 volte.

Solo corso FAD: 75,00 €

Per confermare l'iscrizione è necessario il versamento della quota; il solo invio della scheda di preadesione non è a garanzia del posto stesso.
Le iscrizioni si intendono perfezionate esclusivamente al ricevimento della scheda e ricevuta di pagamento.
Si potrà richiedere la cancellazione dell'iscrizione (relativo rimborso) esclusivamente entro giorni 10 dalla data del versamento; oltre tale termine non saranno effettuati rimborsi.

Per motivi organizzativi la Direzione si riserva di spostare la data del corso e di sostituire i docenti.

Informazioni:
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